Sentenza 414/1988 (ECLI:IT:COST:1988:414)
Massima numero 13714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 414/88. CONSERVATORIE DI REGISTRI IMMOBILIARI - EMOLUMENTI IPOTECARI - RITENUTA DA VERSARE AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ALIQUOTA - FISSAZIONE CON DECRETO DELEGATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 648, ART. 10. - COST., ARTT. 76, 77.

Testo
La delega al Governo per il riordino delle Casse mutue fra il personale dell'Amministrazione finanziaria (art. 11, comma secondo, n. 5, L. 9 ottobre 1971 n. 825) si riferisce anche - se non esclusivamente - ai fondi di previdenza per il medesimo personale; non riguarda solo le strutture burocratiche, ma anche la revisione, armonizzazione ed unificazione delle prestazioni e delle fonti di finanziamento; e comprende anche la possibilita' di revisione delle aliquote contributive relative ai prelievi a carico degli emolumenti ipotecari. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata - sotto il profilo dell'eccesso di delega - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., e relativa all'art. 10, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, nella parte in cui prevede che sul totale lordo degli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari "venga operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte