Sentenza 417/1988 (ECLI:IT:COST:1988:417)
Massima numero 13721
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 417/88. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI DI TESORERIA CON AZIENDE DI CREDITO - CRITERI GENERALI - DETERMINAZIONE CON ATTO DEI MINISTRI DELLA SANITA' E DEL TESORO - SPETTANZA ALLO STATO. - D.M. SANITA' E TESORO 21 SETTEMBRE 1981. - ST. T.A.A., ART. 9, N. 10; COST., ART. 119.
SENT. 417/88. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI DI TESORERIA CON AZIENDE DI CREDITO - CRITERI GENERALI - DETERMINAZIONE CON ATTO DEI MINISTRI DELLA SANITA' E DEL TESORO - SPETTANZA ALLO STATO. - D.M. SANITA' E TESORO 21 SETTEMBRE 1981. - ST. T.A.A., ART. 9, N. 10; COST., ART. 119.
Testo
Spetta allo Stato determinare - con atto dei Ministri della Sanita' e del tesoro - i criteri generali delle convenzioni di tesoreria fra Unita' sanitarie locali e aziende di credito. L'atto nella specie adottato trova, infatti, base nella previsione di legge (art. 35 della legge 20 marzo 1981, n. 119) - gia' giudicata costituzionalmente non illegittima per la rilevata esigenza di soddisfare interessi di portata nazionale, in tema di spesa sanitaria, che si impongono anche alle competenze esclusive delle regioni a statuto speciale -, nonche' limiti ulteriori, quanto ai poteri dell'autorita' investita del coordinamento, nella normativa statale sulla contabilita' pubblica degli enti locali e delle U.S.L.. Mentre lo scopo di rilievo costituzionale (art. 119 Cost. e art. 5 Legge sul servizio sanitario), di assicurare, attraverso il coordinamento, la razionalizzazione e il contenimento della spesa sanitaria legittima il carattere dettagliato in talune parti del contenuto dell'atto impugnato. - S.nn. 162/1982; 254/1984; 177/1986.
Spetta allo Stato determinare - con atto dei Ministri della Sanita' e del tesoro - i criteri generali delle convenzioni di tesoreria fra Unita' sanitarie locali e aziende di credito. L'atto nella specie adottato trova, infatti, base nella previsione di legge (art. 35 della legge 20 marzo 1981, n. 119) - gia' giudicata costituzionalmente non illegittima per la rilevata esigenza di soddisfare interessi di portata nazionale, in tema di spesa sanitaria, che si impongono anche alle competenze esclusive delle regioni a statuto speciale -, nonche' limiti ulteriori, quanto ai poteri dell'autorita' investita del coordinamento, nella normativa statale sulla contabilita' pubblica degli enti locali e delle U.S.L.. Mentre lo scopo di rilievo costituzionale (art. 119 Cost. e art. 5 Legge sul servizio sanitario), di assicurare, attraverso il coordinamento, la razionalizzazione e il contenimento della spesa sanitaria legittima il carattere dettagliato in talune parti del contenuto dell'atto impugnato. - S.nn. 162/1982; 254/1984; 177/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte