Sentenza 419/1988 (ECLI:IT:COST:1988:419)
Massima numero 13726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 419/88. SOCIETA' - CONTROLLO CONTABILE E CERTIFICAZIONI DEI BILANCI - ALBO SPECIALE DELLE SOCIETA' DI REVISIONE - ISCRIZIONE A TALE ALBO RISERVATO ALLE SOCIETA' CHE ABBIANO COME SOCI ISTITUTI BANCARI DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATI ESERCENTI IL CREDITO A MEDIO E A LUNGO TERMINE - ESCLUSIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A BREVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 31 MARZO 1975, N. 136, ART. 8, N. 5. - COST., ART. 3.
SENT. 419/88. SOCIETA' - CONTROLLO CONTABILE E CERTIFICAZIONI DEI BILANCI - ALBO SPECIALE DELLE SOCIETA' DI REVISIONE - ISCRIZIONE A TALE ALBO RISERVATO ALLE SOCIETA' CHE ABBIANO COME SOCI ISTITUTI BANCARI DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATI ESERCENTI IL CREDITO A MEDIO E A LUNGO TERMINE - ESCLUSIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A BREVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 31 MARZO 1975, N. 136, ART. 8, N. 5. - COST., ART. 3.
Testo
Legittimamente il Governo - nell'attuare la delega conferitagli in tema di controllo contabile e di certificazione dei bilanci delle societa' quotate in borsa - al fine di garantire l'indipendenza delle societa' di revisione, istituite con detti compiti, ha privilegiato, per l'iscrizione allo speciale albo delle stesse societa', da un lato le istituzioni bancarie di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale e dall'altro gli istituti di credito a medio e lungo termine: le une, in quanto 'ex se' rivestite delle opportune caratteristiche di terzieta'; gli altri, per i piu' pregnanti controlli cui sono assoggettati e le ulteriori cautele, tali da sottrarli al rischio di ingerenze e di anomalie, che il sistema di credito a breve puo', invece, provocare - seppure in via d'ipotesi - a causa della relazione diretta dell'imprenditore con la banca erogatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, n. 5 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Legittimamente il Governo - nell'attuare la delega conferitagli in tema di controllo contabile e di certificazione dei bilanci delle societa' quotate in borsa - al fine di garantire l'indipendenza delle societa' di revisione, istituite con detti compiti, ha privilegiato, per l'iscrizione allo speciale albo delle stesse societa', da un lato le istituzioni bancarie di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale e dall'altro gli istituti di credito a medio e lungo termine: le une, in quanto 'ex se' rivestite delle opportune caratteristiche di terzieta'; gli altri, per i piu' pregnanti controlli cui sono assoggettati e le ulteriori cautele, tali da sottrarli al rischio di ingerenze e di anomalie, che il sistema di credito a breve puo', invece, provocare - seppure in via d'ipotesi - a causa della relazione diretta dell'imprenditore con la banca erogatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, n. 5 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte