Sentenza 420/1988 (ECLI:IT:COST:1988:420)
Massima numero 13727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13728
Titolo
SENT. 420/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - CAUSA DI ESCLUSIONE - ESERCIZIO PROFESSIONALE SVOLTO IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' NON ACCERTATA NE' PERSEGUITA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ART. 2, COMMA TERZO (RICHIAMATO DALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576). - COST., ART. 38 (1 E 36).
SENT. 420/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - CAUSA DI ESCLUSIONE - ESERCIZIO PROFESSIONALE SVOLTO IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' NON ACCERTATA NE' PERSEGUITA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ART. 2, COMMA TERZO (RICHIAMATO DALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576). - COST., ART. 38 (1 E 36).
Testo
Il precetto dell'art. 38, comma secondo (richiamato in collegamento agli artt. 1 e 36) della Costituzione non puo' estendere la sua funzione di garanzia nei confronti di attivita' svolte in violazione di precise norme di legge e, in particolare, di quelle intese alla tutela dell'interesse generale alla continuita' e alla obiettivita' della professione forense. Pertanto e' del tutto legittima l'esclusione dal diritto al trattamento di quiescenza nei confronti dei soggetti che - nello stesso periodo di esercizio della professione forense - si siano trovati in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'ordinamento (art. 3 R.D.L. n. 1578/1933), ancorche' non accertate ne' perseguite. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della Legge 22 luglio 1975, n. 319 - richiamato nella legge 20 settembre 1980, n. 576 - in riferimento agli artt. 1, 36 e 38 Cost.). - S.nn. 169/1986; 31 e 169/1987.
Il precetto dell'art. 38, comma secondo (richiamato in collegamento agli artt. 1 e 36) della Costituzione non puo' estendere la sua funzione di garanzia nei confronti di attivita' svolte in violazione di precise norme di legge e, in particolare, di quelle intese alla tutela dell'interesse generale alla continuita' e alla obiettivita' della professione forense. Pertanto e' del tutto legittima l'esclusione dal diritto al trattamento di quiescenza nei confronti dei soggetti che - nello stesso periodo di esercizio della professione forense - si siano trovati in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'ordinamento (art. 3 R.D.L. n. 1578/1933), ancorche' non accertate ne' perseguite. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della Legge 22 luglio 1975, n. 319 - richiamato nella legge 20 settembre 1980, n. 576 - in riferimento agli artt. 1, 36 e 38 Cost.). - S.nn. 169/1986; 31 e 169/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte