Sentenza 420/1988 (ECLI:IT:COST:1988:420)
Massima numero 13728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13727
Titolo
SENT. 420/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - CAUSA DI ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SVOLTO IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI SUBORDINATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ART. 2, COMMA TERZO (RICHIAMATO DALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576). - COST., ART. 3.
SENT. 420/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - CAUSA DI ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SVOLTO IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI SUBORDINATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 319, ART. 2, COMMA TERZO (RICHIAMATO DALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576). - COST., ART. 3.
Testo
Con riguardo al diritto a conseguire il trattamento di quiescenza, non sussiste disparita' di trattamento dei soggetti che abbiano svolto l'esercizio professionale forense in situazioni di incompatibilita', rispetto alle categorie dei lavoratori subordinati. Infatti, diversamente dai primi, il diritto di questi ultimi - in virtu' della legge n. 424/1966 - non tollera esclusioni o limitazioni di sorta per effetto e a seguito di condanna penale ovvero di procedimento disciplinare, in quanto maturato per precedente attivita' professionale o di servizio al cui esercizio essi fossero 'in apice' legittimati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, Legge 22 luglio 1975, n. 319 - richiamato dalla legge 20 settembre 1980, n. 576 - in riferimento all'art. 3 Cost.).
Con riguardo al diritto a conseguire il trattamento di quiescenza, non sussiste disparita' di trattamento dei soggetti che abbiano svolto l'esercizio professionale forense in situazioni di incompatibilita', rispetto alle categorie dei lavoratori subordinati. Infatti, diversamente dai primi, il diritto di questi ultimi - in virtu' della legge n. 424/1966 - non tollera esclusioni o limitazioni di sorta per effetto e a seguito di condanna penale ovvero di procedimento disciplinare, in quanto maturato per precedente attivita' professionale o di servizio al cui esercizio essi fossero 'in apice' legittimati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, Legge 22 luglio 1975, n. 319 - richiamato dalla legge 20 settembre 1980, n. 576 - in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte