Sentenza 422/1988 (ECLI:IT:COST:1988:422)
Massima numero 13731
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13730


Titolo
SENT. 422/88 B. CORTE DEI CONTI - FUNZIONE DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SUI CONSUNTIVI DI COMUNI E PROVINCE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AGLI OTTOMILA ABITANTI - OBBLIGO DEGLI ENTI LOCALI DI TRASMETTERE I CONSUNTIVI ALLA CORTE DEI CONTI - POTERE DELLA SEZIONE ENTI LOCALI DI RICHIEDERE AGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO (CO.RE.CO) LA NOMINA DI 'COMMISSARI AD ACTA' PRESSO GLI ENTI LOCALI INADEMPIENTI - SPETTANZA ALLA CORTE DEI CONTI. - DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. ENTI LOCALI, NN. 28/1984; 33/1984 E 26/1984. - LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 59; R.D. 3 MARZO 1934, N. 383.

Testo
Spetta alla Corte dei conti e, in particolare, alla Sezione Enti locali di richiedere ai Comitati regionali di controllo (Co.re.co) la nomina di 'commissari ad acta' presso gli Enti locali inadempienti all'obbligo di trasmettere i consuntivi (soggetti al controllo della Corte), in quanto tale richiesta trae fondamento dalla stessa norma (art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62), che attribuisce il controllo sostitutivo agli organi regionali. Mentre in funzione dell'accertamento della responsabilita' contabile - ai sensi dell'art. 255 R.D. n. 383/1934 - e' la richiesta concernente le spese relative a tale adempimento, dalla stessa Corte dei conti rivolta ai comitati regionali di controllo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte