Sentenza 423/1988 (ECLI:IT:COST:1988:423)
Massima numero 13732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 423/88. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FATTO COMMESSO IN DANNO DEL CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO - NON PUNIBILITA' - OMESSA ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 649, N. 1. - COST., ARTT. 2,3.
SENT. 423/88. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FATTO COMMESSO IN DANNO DEL CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO - NON PUNIBILITA' - OMESSA ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 649, N. 1. - COST., ARTT. 2,3.
Testo
La non punibilita' dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato si fonda sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso, sicche' la mancata estensione della suddetta esimente alla diversa fattispecie della convivenza 'more uxorio' - fondata sull' 'affectio' quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile - non sembra contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost., se (come nel caso oggetto del giudizio 'a quo') sussistano atti concludenti che attestano la revocazione dell' 'affectio' e dunque il venir meno della convivenza 'more uxorio'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, n. 1, cod. pen., censurato 'in parte qua' in riferimento ai parametri citati).
La non punibilita' dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato si fonda sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso, sicche' la mancata estensione della suddetta esimente alla diversa fattispecie della convivenza 'more uxorio' - fondata sull' 'affectio' quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile - non sembra contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost., se (come nel caso oggetto del giudizio 'a quo') sussistano atti concludenti che attestano la revocazione dell' 'affectio' e dunque il venir meno della convivenza 'more uxorio'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, n. 1, cod. pen., censurato 'in parte qua' in riferimento ai parametri citati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte