Ordinanza 427/1988 (ECLI:IT:COST:1988:427)
Massima numero 13736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 427/88. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONDANNA A PENA PECUNIARIA - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD.PEN., ART. 164, COMMA ULTIMO. - COST., ART. 3.

Testo
Spetta al giudice a quo - al quale vanno restituiti gli atti - verificare alla stregua dei sopravvenuti D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. con modificazioni nella L. 7 giugno 1974, n. 220 (art. 12) e sent. n. 95/1976, se sia tuttora rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod.pen., denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena quando "anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria". - v. S.n. 95/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte