Ordinanza 429/1988 (ECLI:IT:COST:1988:429)
Massima numero 13738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 429/88. NOTIFICAZIONE - ATTI GIUDIZIARI - PERSONA TEMPORANEAMENTE ASSENTE - NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA - MODALITA' - DEPOSITO DI COPIA DELL'ATTO PRESSO IL PUBBLICO UFFICIO OLTRE IL TERMINE DI DIECI GIORNI E NOTIZIA DI ESSO AL DESTINATARIO, MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890, ARTT. 7, 8. - COST., ARTT. 2, 16, 24, 32.
ORD. 429/88. NOTIFICAZIONE - ATTI GIUDIZIARI - PERSONA TEMPORANEAMENTE ASSENTE - NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA - MODALITA' - DEPOSITO DI COPIA DELL'ATTO PRESSO IL PUBBLICO UFFICIO OLTRE IL TERMINE DI DIECI GIORNI E NOTIZIA DI ESSO AL DESTINATARIO, MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890, ARTT. 7, 8. - COST., ARTT. 2, 16, 24, 32.
Testo
Resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore l'adozione di correttivi in senso garantista della disciplina della notifica di atti giudiziari a mezzo posta, nell'ipotesi di temporanea assenza del destinatario. E' quindi manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 7 ed 8, L. 20 novembre 1982, n. 890, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost. - nella parte in cui non prevedono, per l' eventualita' di notifica a mezzo posta effettuata a persona temporaneamente assente, il deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio, dove il destinatario possa in qualsiasi momento ritirarlo, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore l'adozione di correttivi in senso garantista della disciplina della notifica di atti giudiziari a mezzo posta, nell'ipotesi di temporanea assenza del destinatario. E' quindi manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 7 ed 8, L. 20 novembre 1982, n. 890, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost. - nella parte in cui non prevedono, per l' eventualita' di notifica a mezzo posta effettuata a persona temporaneamente assente, il deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio, dove il destinatario possa in qualsiasi momento ritirarlo, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte