Ordinanza 430/1988 (ECLI:IT:COST:1988:430)
Massima numero 13739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13740
Titolo
ORD. 430/88 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - "LIQUIDAZIONE" AI SENSI DELL'ART. 36 BIS, D.P.R. N. 600 DEL 1973 - MAGGIORI REDDITI IMPONIBILI E RISCOSSIONE DELLE RELATIVE IMPOSTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 36 BIS, AGGIUNTO DALL'ART. 2, D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920 E SOSTITUITO DALL'ART. 1, D.P.R. 27 SETTEMBRE 1979, N. 506. - COST., ARTT. 3, 24, 53, 113.
ORD. 430/88 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - "LIQUIDAZIONE" AI SENSI DELL'ART. 36 BIS, D.P.R. N. 600 DEL 1973 - MAGGIORI REDDITI IMPONIBILI E RISCOSSIONE DELLE RELATIVE IMPOSTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 36 BIS, AGGIUNTO DALL'ART. 2, D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920 E SOSTITUITO DALL'ART. 1, D.P.R. 27 SETTEMBRE 1979, N. 506. - COST., ARTT. 3, 24, 53, 113.
Testo
La "liquidazione" ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e' operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessita' quindi di alcuna istruttoria), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere- dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso: la mancanza di ogni valutazione giuridica rende razionale la disposizione, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., differenziando tale eccezionale ipotesi da quella ordinaria (che necessita di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione). Inoltre, non sono menomati in alcun modo, in sede giurisdizionale, il diritto di difesa del contribuente o la stessa possibilita' di far valere un proprio diritto o interesse legittimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - "aggiunto" dall'art. 2, d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1, d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 - denunziato per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto permette la determinazione di maggiori redditi imponibili e la riscossione delle relative imposte senza nessuna esplicita motivazione fornita al contribuente").
La "liquidazione" ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e' operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessita' quindi di alcuna istruttoria), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere- dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso: la mancanza di ogni valutazione giuridica rende razionale la disposizione, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., differenziando tale eccezionale ipotesi da quella ordinaria (che necessita di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione). Inoltre, non sono menomati in alcun modo, in sede giurisdizionale, il diritto di difesa del contribuente o la stessa possibilita' di far valere un proprio diritto o interesse legittimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - "aggiunto" dall'art. 2, d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1, d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 - denunziato per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto permette la determinazione di maggiori redditi imponibili e la riscossione delle relative imposte senza nessuna esplicita motivazione fornita al contribuente").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte