Ordinanza 434/1988 (ECLI:IT:COST:1988:434)
Massima numero 13747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 434/88. EDILIZIA E URBANISTICA - DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI - A) MODIFICAZIONI - AUTORIZZAZIONE GRATUITA - CONDIZIONI - B) MODIFICAZIONI ABUSIVE - SANZIONE PENALE - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 20 NOVEMBRE 1981, N. 663, ART. 7, CAPOVERSO, LETT. D). - COST., ARTT. 3, 42, 117.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto concernente un decreto legge non convertito nel termine di cui all'art. 77 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost. - dell'art. 7, capoverso, lett. d), D.L. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del quale le modificazioni della destinazione d'uso degl'immobili sarebbero soggette ad autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di opere di trasformazione ed, in ogni caso, non sarebbero piu' assoggettate - ove compiute abusivamente - a sanzione penale. - cfr. O.nn. 279/1986, 379, 380, 381, 382/1985; S.n. 307/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte