Sentenza 436/1988 (ECLI:IT:COST:1988:436)
Massima numero 13609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Titolo
SENT. 436/88 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA' - DIVIETO DI LIQUIDAZIONE, DOPO IL COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE, AI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.V.S. E AUTONOMI ISCRITTI NELLE GESTIONI SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 436/88 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA' - DIVIETO DI LIQUIDAZIONE, DOPO IL COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE, AI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.V.S. E AUTONOMI ISCRITTI NELLE GESTIONI SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il divieto posto (dalla legge n. 222/1984) al riconoscimento dei trattamenti previdenziali dell'assegno di invalidita' e della pensione di inabilita' a coloro che ne facciano domanda dopo il compimento dell'eta' pensionabile - ovvero nell'ipotesi in cui i lavoratori non abbiano ancora i requisiti contributivi per conseguire la pensione di vecchiaia e manchi, quindi, il presupposto per il regime di incumulabilita' dei trattamenti di invalidita' con quello di vecchiaia - comporta che tali soggetti restino in tal caso privi di ogni tutela previdenziale, in palese contrasto con l'art. 38, comma secondo, Cost.. Pertanto l'art. 3 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 (concernente detto divieto) e' costituzionalmente illegittimo.
Il divieto posto (dalla legge n. 222/1984) al riconoscimento dei trattamenti previdenziali dell'assegno di invalidita' e della pensione di inabilita' a coloro che ne facciano domanda dopo il compimento dell'eta' pensionabile - ovvero nell'ipotesi in cui i lavoratori non abbiano ancora i requisiti contributivi per conseguire la pensione di vecchiaia e manchi, quindi, il presupposto per il regime di incumulabilita' dei trattamenti di invalidita' con quello di vecchiaia - comporta che tali soggetti restino in tal caso privi di ogni tutela previdenziale, in palese contrasto con l'art. 38, comma secondo, Cost.. Pertanto l'art. 3 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 (concernente detto divieto) e' costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte