Sentenza 437/1988 (ECLI:IT:COST:1988:437)
Massima numero 13610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13611


Titolo
SENT. 437/88 A. CONTRATTI AGRARI - PROROGA LEGALE - DECADENZA - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE "AGRARIA" DEL FONDO - CORRESPONSIONE DI UN EQUO INDENNIZZO - OMESSA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con riguardo a norme non applicabili alla fattispecie all' esame del giudice 'a quo'; quando, in particolare, questi sia chiamato ad accertare la decadenza della proroga legale di un contratto agrario, ma per cessazione della destinazione "agraria" del fondo e non gia' per le ipotesi, affatto diverse, comportanti, al contrario, la continuazione delle attivita' agrarie previste dalla disposizione denunciata (di cui all'art. 1 del d.C.P.S. n. 273/1947). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 Legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1 d.L.C.P.S. 1^ aprile 1947 n. 273, sollevata in riferimento all'art. 44 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte