Sentenza 437/1988 (ECLI:IT:COST:1988:437)
Massima numero 13611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13610
Titolo
SENT. 437/88 B. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - RICHIESTA DEL CONCEDENTE PER IL RILASCIO DELL'INTERO FONDO PER COSTRUIRVI CASE DI ABITAZIONE - CORRESPONSIONE DI UN EQUO INDENNIZZO AL CONDUTTORE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 437/88 B. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - RICHIESTA DEL CONCEDENTE PER IL RILASCIO DELL'INTERO FONDO PER COSTRUIRVI CASE DI ABITAZIONE - CORRESPONSIONE DI UN EQUO INDENNIZZO AL CONDUTTORE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Perche' sia in armonia con la direttiva costituzionale, contenuta nell'art. 44 Cost., di "equi rapporti sociali", ovvero di un equo contemperamento di opposti interessi - quali, sono nella specie, quelli del capitale e del lavoro - la scelta legislativa, in se' non censurabile, di privilegiare l'interesse del proprietario e della collettivita' alla costruzione di case di abitazione sull'interesse del conduttore del fondo alla continuazione del rapporto agrario integralmente considerato, non puo' non tener in adeguato conto il sacrificio che il conduttore viene a subire per la totale cessazione del rapporto prorogato e non puo', quindi, non prevedere la corresponsione, a quest'ultimo, di un equo indennizzo da parte del proprietario. Per contrato con l'art. 44 Cost. e', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma primo, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore di un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione. - S.nn. 107/1974; 30/1977.
Perche' sia in armonia con la direttiva costituzionale, contenuta nell'art. 44 Cost., di "equi rapporti sociali", ovvero di un equo contemperamento di opposti interessi - quali, sono nella specie, quelli del capitale e del lavoro - la scelta legislativa, in se' non censurabile, di privilegiare l'interesse del proprietario e della collettivita' alla costruzione di case di abitazione sull'interesse del conduttore del fondo alla continuazione del rapporto agrario integralmente considerato, non puo' non tener in adeguato conto il sacrificio che il conduttore viene a subire per la totale cessazione del rapporto prorogato e non puo', quindi, non prevedere la corresponsione, a quest'ultimo, di un equo indennizzo da parte del proprietario. Per contrato con l'art. 44 Cost. e', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma primo, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore di un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione. - S.nn. 107/1974; 30/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte