Sentenza 438/1988 (ECLI:IT:COST:1988:438)
Massima numero 8648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
8647
Titolo
SENT. 438/88 B. REGIONE UMBRIA - ISTRUZIONE - SCUOLE ED ENTI PRIVATI - A) EFFETTI LEGALI DELLA FREQUENZA - B) ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 438/88 B. REGIONE UMBRIA - ISTRUZIONE - SCUOLE ED ENTI PRIVATI - A) EFFETTI LEGALI DELLA FREQUENZA - B) ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non puo' ritenersi che gli artt. 7, 8, 9 e 11, L. Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, dispongano "l'esclusione di soggetti privati dall'esercizio", di alcune "attivita' di formazione professionale" ne' che tali norme non consentano "ai privati di chiedere ed ottenere che la frequenza di scuole private comporti effetti legali". Non e' infatti possibile precludere alla Regione l'esercizio di detti poteri, in quanto riguardanti attivita' finanziate, almeno in prevalenza, dalla stessa Regione e, per cio' che concerne la stipula delle convenzioni, volti a garantire oltre alla serieta' ed efficienza delle attivita', i diritti dei docenti e degli allievi. Non e' peraltro impedito agli enti privati ed alle imprese, ove forniti dei prescritti requisiti, di richiedere la parita' ai sensi del quarto comma dell'art. 33 Cost. Le disposizioni, pertanto, non violano l'art. 2 della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845 - nel caso in cui esso venga "letto" come affermazione di un principio, applicativo alla formazione professionale, del piu' generale principio di cui al terzo comma dell'art. 33 Cost. - ne', conseguentemente, il dettato di cui all'art. 117, primo comma Cost. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge della Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, sollevate in riferimento agli artt. 33, terzo e quarto comma, e 117, primo comma, Cost.).
Non puo' ritenersi che gli artt. 7, 8, 9 e 11, L. Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, dispongano "l'esclusione di soggetti privati dall'esercizio", di alcune "attivita' di formazione professionale" ne' che tali norme non consentano "ai privati di chiedere ed ottenere che la frequenza di scuole private comporti effetti legali". Non e' infatti possibile precludere alla Regione l'esercizio di detti poteri, in quanto riguardanti attivita' finanziate, almeno in prevalenza, dalla stessa Regione e, per cio' che concerne la stipula delle convenzioni, volti a garantire oltre alla serieta' ed efficienza delle attivita', i diritti dei docenti e degli allievi. Non e' peraltro impedito agli enti privati ed alle imprese, ove forniti dei prescritti requisiti, di richiedere la parita' ai sensi del quarto comma dell'art. 33 Cost. Le disposizioni, pertanto, non violano l'art. 2 della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845 - nel caso in cui esso venga "letto" come affermazione di un principio, applicativo alla formazione professionale, del piu' generale principio di cui al terzo comma dell'art. 33 Cost. - ne', conseguentemente, il dettato di cui all'art. 117, primo comma Cost. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge della Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, sollevate in riferimento agli artt. 33, terzo e quarto comma, e 117, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 33
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1978
n. 845
art. 2