Sentenza 440/1988 (ECLI:IT:COST:1988:440)
Massima numero 13749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13750


Titolo
SENT. 440/88 A. INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - VIOLAZIONE NELLA FASE PROCESSUALE DELLA SCELTA DEL PERITO - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONDIZIONATO AD UN ATTO VINCOLANTE DI UN'AUTORITA' AMMINISTRATIVA. - COST., ARTT. 101, COMMA SECONDO, 104.

Testo
Il principio di indipendenza della magistratura, sancito dal primo comma dell'art. 104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice, singolo o collegiale, in stretta correlazione all'autonomia dell'ordine giudiziario, garantita dal medesimo comma, e in diretta derivazione dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, non puo' non considerarsi scalfito da una norma che condiziona ad un atto vincolante di un'autorita' amministrativa l'esercizio della funzione giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo, quale e' quello della scelta del perito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte