Sentenza 440/1988 (ECLI:IT:COST:1988:440)
Massima numero 13750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13749
Titolo
SENT. 440/88 B. PERIZIA IN MATERIA PENALE - REATI DI CONTRAFFAZIONE OD ALTERAZIONE DI OPERE D'ARTE - NOMINA DEL PERITO - PREVISIONE DELL'OBBLIGO, ANZICHE' DELLA FACOLTA', PER IL GIUDICE DI SEGUIRE LE INDICAZIONI DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE (MINISTRO PER I BENI CULTURALI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 20 NOVEMBRE 1971, N. 1062, ART. 9, COMMA PRIMO. - COST., ART. 104, COMMA PRIMO.
SENT. 440/88 B. PERIZIA IN MATERIA PENALE - REATI DI CONTRAFFAZIONE OD ALTERAZIONE DI OPERE D'ARTE - NOMINA DEL PERITO - PREVISIONE DELL'OBBLIGO, ANZICHE' DELLA FACOLTA', PER IL GIUDICE DI SEGUIRE LE INDICAZIONI DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE (MINISTRO PER I BENI CULTURALI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 20 NOVEMBRE 1971, N. 1062, ART. 9, COMMA PRIMO. - COST., ART. 104, COMMA PRIMO.
Testo
L'indipendenza del giudice penale risulta compromessa dalla limitazione alla sua liberta' di scelta dell'esperto, quale risulta dalla normativa (in materia di repressione della contraffazione od alterazione di opere d'arte), che - in deroga alle regole generali (art. 314 cod.proc.pen.) e in via transitoria (fino alla istituzione di un albo dei consulenti tecnici) -, impone al giudice (anziche' consentirgli semplicemente) di rivolgersi all'autorita' amministrativa competente (Ministro per i beni culturali) e di seguirne le indicazioni, senz'alcun altro margine di discrezionalita' che quello, per giunta eventuale, di esprimere una preferenza quando la designazione ministeriale comprenda piu' nominativi in via alternativa. Pertanto, per violazione dell'art. 104, comma primo, Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma primo, della Legge 20 novembre 1971, n. 1062, nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziche' le parole "puo' avvalersi". - S.n. 63/1963 e 149/1974.
L'indipendenza del giudice penale risulta compromessa dalla limitazione alla sua liberta' di scelta dell'esperto, quale risulta dalla normativa (in materia di repressione della contraffazione od alterazione di opere d'arte), che - in deroga alle regole generali (art. 314 cod.proc.pen.) e in via transitoria (fino alla istituzione di un albo dei consulenti tecnici) -, impone al giudice (anziche' consentirgli semplicemente) di rivolgersi all'autorita' amministrativa competente (Ministro per i beni culturali) e di seguirne le indicazioni, senz'alcun altro margine di discrezionalita' che quello, per giunta eventuale, di esprimere una preferenza quando la designazione ministeriale comprenda piu' nominativi in via alternativa. Pertanto, per violazione dell'art. 104, comma primo, Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma primo, della Legge 20 novembre 1971, n. 1062, nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziche' le parole "puo' avvalersi". - S.n. 63/1963 e 149/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte