Sentenza 441/1988 (ECLI:IT:COST:1988:441)
Massima numero 13751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13752
Titolo
SENT. 441/88 A. REGIONE UMBRIA - CREDITO - AGEVOLAZIONI PER I CREDITI DI MERO ESERCIZIO IN FAVORE DI AZIENDE RICETTIVE, PARARICETTIVE E DI RISTORAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - DELIBERA LEGISLATIVA REG. UMBRIA RIAPPR. IL 20 GENNAIO 1977. - COST., ART. 117.
SENT. 441/88 A. REGIONE UMBRIA - CREDITO - AGEVOLAZIONI PER I CREDITI DI MERO ESERCIZIO IN FAVORE DI AZIENDE RICETTIVE, PARARICETTIVE E DI RISTORAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - DELIBERA LEGISLATIVA REG. UMBRIA RIAPPR. IL 20 GENNAIO 1977. - COST., ART. 117.
Testo
Dalla legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie si desume un principio generale che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. Con tale principio - derogato solo per il credito agricolo e per interventi giustificati da motivi congiunturali - contrastano le norme della Regione Umbria che, senza alcun collegamento con specifiche ragioni congiunturali, prevedono agevolazioni per il credito di mero esercizio in favore delle aziende ricettive, pararicettive e di ristorazione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - la delibera legislativa della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977.
Dalla legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie si desume un principio generale che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. Con tale principio - derogato solo per il credito agricolo e per interventi giustificati da motivi congiunturali - contrastano le norme della Regione Umbria che, senza alcun collegamento con specifiche ragioni congiunturali, prevedono agevolazioni per il credito di mero esercizio in favore delle aziende ricettive, pararicettive e di ristorazione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - la delibera legislativa della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte