Sentenza 441/1988 (ECLI:IT:COST:1988:441)
Massima numero 13752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13751


Titolo
SENT. 441/88 B. REGIONE CAMPANIA - CREDITO - AGEVOLAZIONI PER I CREDITI DI MERO ESERCIZIO IN FAVORE DI AZIENDE ARTIGIANE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - DELIBERA LEGISLATIVA REG. CAMPANIA RIAPPR. IL 25 SETTEMBRE 1978, ART. 4. - COST., ART. 117.

Testo
Dalla legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie si desume un principio generale che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. Con tale principio - derogato solo per il credito agricolo e per interventi giustificati da motivi congiunturali - contrasta la norma della regione Campania che, senza alcun collegamento con specifiche ragioni congiunturali, prevede agevolazioni per il credito di mero esercizio in favore delle aziende artigiane. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - l'art. 4 della delibera legislativa della regione Campania riapprovata il 25 settembre 1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte