Fallimento e procedure concorsuali - Conversione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio - Possibile conversione anche in caso di mancato accordo tra i debitori e i creditori - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale che si traduce in un'insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lanciano in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 14-quater della legge n. 3 del 2012, nella parte in cui non prevede che la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio possa essere chiesta anche dai debitori che non hanno raggiunto l'accordo. Il rimettente non considera che la domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'accordo, di accedere alla liquidazione può invece ben essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale, per tal via giungendo allo stesso sostanziale risultato della conversione. Né si confronta con la tesi che ammette la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande (non già cumulative, ma) subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento, offrendo al debitore la possibilità di non dovere attivare un nuovo e distinto procedimento al fine di accedere alla liquidazione stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2021, n. 264 del 2020 e n. 150 del 2019; ordinanze n. 147 del 2020 e n. 108 del 2020).
Il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ. è connotato dall'assenza di formalismi non essenziali, in quanto preordinato a soddisfare esigenze di speditezza e semplificazione. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2013 e n. 194 del 2005; ordinanze n. 190 del 2013, n. 170 del 2009, n. 35 del 2002 e n. 140 del 2001).