Sentenza 442/1988 (ECLI:IT:COST:1988:442)
Massima numero 13754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  13753


Titolo
SENT. 442/88 B. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA CAUTELARE - CUSTODIA SOFFERTA PER REATO NON COMMESSO - SUCCESSIVA COMMISSIONE DI REATO - DETRAZIONE DEL PERIODO DI CUSTODIA DALLA DURATA DELLA PENA PER IL "NUOVO REATO" - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.PEN., ART. 271, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 13.

Testo
Ragionevolmente - per esigenze di tutela della collettivita' - il legislatore ha subordinato la cd. fungibilita' tra custodia cautelare e carcerazione in esecuzione di pena alla condizione che il reato cui la pena si riferisce sia anteriore alla cessazione della custodia cautelare inutilmente sofferta per altra imputazione. Infatti, nell'ipotesi di reato successivo alla cessazione della custodia, ancorche' anteriore all'accertamento dell' inutilita' di essa, la "fungibilita'" comprometterebbe le finalita' preventive della pena, in quanto, risolvendosi nella certezza o nella speranza di una "compensazione" (totale o parziale) tra l'inutile custodia e la pena per il successivo reato, potrebbe indurre a compiere nuovi reati chi abbia sofferto custodia cautelare per un reato non commesso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271, comma quarto, cod.proc.pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte