Sentenza 443/1988 (ECLI:IT:COST:1988:443)
Massima numero 13755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 443/88. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - REVOCA - POSSIBILITA' SOLO "IN OCCASIONE" DELLA REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354, ART. 69, COMMA QUARTO, ULTIMA PARTE (COME MODIFICATO DALL'ART. 21, LEGGE 10 OTTOBRE 1986 N. 663). - COST., ART. 3.
SENT. 443/88. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - REVOCA - POSSIBILITA' SOLO "IN OCCASIONE" DELLA REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354, ART. 69, COMMA QUARTO, ULTIMA PARTE (COME MODIFICATO DALL'ART. 21, LEGGE 10 OTTOBRE 1986 N. 663). - COST., ART. 3.
Testo
Nel sistema risultante a seguito della legge 10 ottobre 1986 n. 663, la dichiarazione di abitualita' a delinquere presuppone - analogamente all'applicazione delle misure di sicurezza - la pericolosita' sociale in concreto accertata, e non puo' persistere ove, in esito a riesame, quest'ultima risulti venuta meno. Deve percio' ritenersi che la suddetta legge, disponendo che la revoca della dichiarazione di abitualita' avvenga contestualmente alla revoca delle misure di sicurezza, non impedisca al magistrato di sorveglianza - ma, anzi, gli imponga - di procedere alla revoca della dichiarazione qualora l'interessato abbia gia' ottenuto la revoca delle misure nel vigore della normativa antecedente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 69, comma quarto, ultima parte, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 21, L. n. 663 cit.).
Nel sistema risultante a seguito della legge 10 ottobre 1986 n. 663, la dichiarazione di abitualita' a delinquere presuppone - analogamente all'applicazione delle misure di sicurezza - la pericolosita' sociale in concreto accertata, e non puo' persistere ove, in esito a riesame, quest'ultima risulti venuta meno. Deve percio' ritenersi che la suddetta legge, disponendo che la revoca della dichiarazione di abitualita' avvenga contestualmente alla revoca delle misure di sicurezza, non impedisca al magistrato di sorveglianza - ma, anzi, gli imponga - di procedere alla revoca della dichiarazione qualora l'interessato abbia gia' ottenuto la revoca delle misure nel vigore della normativa antecedente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 69, comma quarto, ultima parte, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 21, L. n. 663 cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte