Sentenza 444/1988 (ECLI:IT:COST:1988:444)
Massima numero 8652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  8651


Titolo
SENT. 444/88 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DIPENDENTI - INFORTUNIO DA ESSI CAUSATO, PER COLPA, AD UN ALTRO LAVORATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'I.N.A.I.L. - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile per difetto di legittimazione del giudice a quo il quale procede con rito ordinario anziche' in qualita' di giudice del lavoro, nonche' per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, cod. civ., denunziato - in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost. - nella parte in cui non viene prevista l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte