Sentenza 445/1988 (ECLI:IT:COST:1988:445)
Massima numero 8656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 445/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO AI FINI PENSIONISTICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 445/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO AI FINI PENSIONISTICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Nel trattamento previdenziale degli addetti ai pubblici servizi e' legittima l'esclusione dalla base pensionabile del lavoro straordinario, inteso,ai sensi della L. n. 889 del 1971 (artt. 4 e 17) quale attivita' prestata in eccedenza alla durata normale del lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi. Tale modifica alla disciplina pensionistica non e' irrazionale e deve ritenersi giustificata dalla validita' e indilazionabilita' degli obiettivi perseguiti dalla legge (esigenza di praticita' e sollecitudine nella liquidazione della pensione, di perequazione tra lavoratori di pari qualifica, di sicurezza in tema di trasporti). La normativa non determina disparita' di trattamento tra lavoratori che prestino lavoro straordinario di turno in base a contratti collettivi aziendali e lavoratori che lo prestino in via di fatto, in quanto la disparita' deriva dal concreto esplicarsi delle relazioni tra aziende e lavoratori, ne' riduce l'adeguatezza della pensione e la sua proporzionalita' rispetto alla qualita' del lavoro prestato (artt. 36 e 38 Cost.), poiche' il livello della pensione non deve necessariamente "poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione del servizio". Ne', infine, la disciplina predetta puo' considerarsi attinente all'istituto della proprieta' (art. 42 Cost.) e alla materia tributaria (art. 53 Cost.), non comportando ablazione di beni e non avendo la contribuzione previdenziale natura di imposizione tributaria. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1981, n. 889, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.). - cfr. S.nn. 349/1985, 26/1980, 173/1986; O.n. 44/1985.
Nel trattamento previdenziale degli addetti ai pubblici servizi e' legittima l'esclusione dalla base pensionabile del lavoro straordinario, inteso,ai sensi della L. n. 889 del 1971 (artt. 4 e 17) quale attivita' prestata in eccedenza alla durata normale del lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi. Tale modifica alla disciplina pensionistica non e' irrazionale e deve ritenersi giustificata dalla validita' e indilazionabilita' degli obiettivi perseguiti dalla legge (esigenza di praticita' e sollecitudine nella liquidazione della pensione, di perequazione tra lavoratori di pari qualifica, di sicurezza in tema di trasporti). La normativa non determina disparita' di trattamento tra lavoratori che prestino lavoro straordinario di turno in base a contratti collettivi aziendali e lavoratori che lo prestino in via di fatto, in quanto la disparita' deriva dal concreto esplicarsi delle relazioni tra aziende e lavoratori, ne' riduce l'adeguatezza della pensione e la sua proporzionalita' rispetto alla qualita' del lavoro prestato (artt. 36 e 38 Cost.), poiche' il livello della pensione non deve necessariamente "poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione del servizio". Ne', infine, la disciplina predetta puo' considerarsi attinente all'istituto della proprieta' (art. 42 Cost.) e alla materia tributaria (art. 53 Cost.), non comportando ablazione di beni e non avendo la contribuzione previdenziale natura di imposizione tributaria. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1981, n. 889, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.). - cfr. S.nn. 349/1985, 26/1980, 173/1986; O.n. 44/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte