Sentenza 446/1988 (ECLI:IT:COST:1988:446)
Massima numero 9011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  9009  9014


Titolo
SENT. 446/88 B. REGIONE LAZIO - REGI0NE PIEMONTE - FARMACIE - CHIUSURA ANNUALE PER FERIE E TURNO ULTERIORE DI RIPOSO SETTIMANALE - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
In materia di esercizio farmaceutico la continuita' nell'assistenza prestata in un adeguato ambito territoriale dal servizio nel suo insieme e non gia' dalla singola farmacia, costituisce la "ratio" ispiratrice della legislazione statale (R.D. n. 1265 del 1934, R.D. n. 1706 del 1938, L. n. 475 del 1968, d.P.R. n. 4 del 1972) ed il principio da essa ricavabile, i quali sono realizzati dalle leggi regionali del Lazio n. 42 del 1975 e del Piemonte n. 22 del 1982: tali normative raggiungono altresi' il risultato del necessario equilibrio tra il principio di continuita' del servizio stesso e quello del diritto dei lavoratori al riposo (art. 36, terzo comma, cost.), ponendo un obbligo di chiusura annuale per ferie e di riposo infrasettimanale con valutazioni immuni da irragionevolezza. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. Regione Lazio 3 giugno 1975, n. 42 e 3, secondo comma, l. Regione Piemonte 27 agosto 1982, denunciati per violazione dell'art. 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte