Sentenza 446/1988 (ECLI:IT:COST:1988:446)
Massima numero 9011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Titolo
SENT. 446/88 B. REGIONE LAZIO - REGI0NE PIEMONTE - FARMACIE - CHIUSURA ANNUALE PER FERIE E TURNO ULTERIORE DI RIPOSO SETTIMANALE - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 446/88 B. REGIONE LAZIO - REGI0NE PIEMONTE - FARMACIE - CHIUSURA ANNUALE PER FERIE E TURNO ULTERIORE DI RIPOSO SETTIMANALE - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
In materia di esercizio farmaceutico la continuita' nell'assistenza prestata in un adeguato ambito territoriale dal servizio nel suo insieme e non gia' dalla singola farmacia, costituisce la "ratio" ispiratrice della legislazione statale (R.D. n. 1265 del 1934, R.D. n. 1706 del 1938, L. n. 475 del 1968, d.P.R. n. 4 del 1972) ed il principio da essa ricavabile, i quali sono realizzati dalle leggi regionali del Lazio n. 42 del 1975 e del Piemonte n. 22 del 1982: tali normative raggiungono altresi' il risultato del necessario equilibrio tra il principio di continuita' del servizio stesso e quello del diritto dei lavoratori al riposo (art. 36, terzo comma, cost.), ponendo un obbligo di chiusura annuale per ferie e di riposo infrasettimanale con valutazioni immuni da irragionevolezza. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. Regione Lazio 3 giugno 1975, n. 42 e 3, secondo comma, l. Regione Piemonte 27 agosto 1982, denunciati per violazione dell'art. 117 Cost.).
In materia di esercizio farmaceutico la continuita' nell'assistenza prestata in un adeguato ambito territoriale dal servizio nel suo insieme e non gia' dalla singola farmacia, costituisce la "ratio" ispiratrice della legislazione statale (R.D. n. 1265 del 1934, R.D. n. 1706 del 1938, L. n. 475 del 1968, d.P.R. n. 4 del 1972) ed il principio da essa ricavabile, i quali sono realizzati dalle leggi regionali del Lazio n. 42 del 1975 e del Piemonte n. 22 del 1982: tali normative raggiungono altresi' il risultato del necessario equilibrio tra il principio di continuita' del servizio stesso e quello del diritto dei lavoratori al riposo (art. 36, terzo comma, cost.), ponendo un obbligo di chiusura annuale per ferie e di riposo infrasettimanale con valutazioni immuni da irragionevolezza. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. Regione Lazio 3 giugno 1975, n. 42 e 3, secondo comma, l. Regione Piemonte 27 agosto 1982, denunciati per violazione dell'art. 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte