Sentenza 446/1988 (ECLI:IT:COST:1988:446)
Massima numero 9014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Titolo
SENT. 446/88 C. REGIONE PIEMONTE - FARMACIE - CHIUSURA ANNUALE PER FERIE E TURNO ULTERIORE DI RIPOSO SETTIMANALE - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 446/88 C. REGIONE PIEMONTE - FARMACIE - CHIUSURA ANNUALE PER FERIE E TURNO ULTERIORE DI RIPOSO SETTIMANALE - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le finalita' di un servizio di pubblica necessita', quale quello farmaceutico, non possono essere condizionate o snaturate con il richiamo all'aspetto privato ed imprenditoriale dell'esercizio stesso. Al riguardo, il perseguimento di una uniformita' di trattamento tra i lavoratori del settore in questione e di un ampliamento del diritto al riposo settimanale (cui l'evoluzione della collettivita' sociale tende indubbiamente a conferire maggiore rilievo e piu' adeguata durata) sono ragioni di "utilita' sociale" che legittimano - nei limiti del giudizio spettante alla Corte in merito ad esse - la compressione dell'iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, secondo comma, Legge Regione Piemonte 27 agosto 1982, n. 22, denunziato - per violazione dell'art.41 Cost. - nella parte in cui impone agli esercizi farmaceutici gli obblighi di chiusura annuale per ferie e di un ulteriore turno di riposo settimanale). - cfr. S.n. 137/1971; 20/1980.
Le finalita' di un servizio di pubblica necessita', quale quello farmaceutico, non possono essere condizionate o snaturate con il richiamo all'aspetto privato ed imprenditoriale dell'esercizio stesso. Al riguardo, il perseguimento di una uniformita' di trattamento tra i lavoratori del settore in questione e di un ampliamento del diritto al riposo settimanale (cui l'evoluzione della collettivita' sociale tende indubbiamente a conferire maggiore rilievo e piu' adeguata durata) sono ragioni di "utilita' sociale" che legittimano - nei limiti del giudizio spettante alla Corte in merito ad esse - la compressione dell'iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, secondo comma, Legge Regione Piemonte 27 agosto 1982, n. 22, denunziato - per violazione dell'art.41 Cost. - nella parte in cui impone agli esercizi farmaceutici gli obblighi di chiusura annuale per ferie e di un ulteriore turno di riposo settimanale). - cfr. S.n. 137/1971; 20/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte