Sentenza 447/1988 (ECLI:IT:COST:1988:447)
Massima numero 13967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13756


Titolo
SENT. 447/88 B. REGIONE TOSCANA - CREDITI DI MODICO VALORE - ABBANDONO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - DELIBERA LEGISLATIVA REG. TOSCANA RIAPPROV. IL 26 APRILE 1978. - COST., ARTT. 25, COMMA SECONDO, 97, 117.

Testo
La riserva di legge 'ex' art. 25, comma secondo, Cost., ed il principio di irrinunziabilita' della pretesa sazionatoria si riferiscono alle sole sanzioni penali e non anche alle sanzioni amministrative, le quali - in quanto preordinate alla cura dei concreti interessi pubblici affidati all'amministrazione - sono misurabili sul terreno della convenienza economica. Pertanto ben puo' la Regione prevedere la possibilita', per la Giunta, di deliberare l'abbandono dei crediti regionali di modico valore anche se relativi a sanzioni amministrative, essendo in tal caso sufficienti a garantire il rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento della p.a. l'esiguita' dell'importo (non superiore a lire 2.500) e la difficolta' di esazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 117 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana riapprovata il 26 aprile 1978).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte