Sentenza 447/1988 (ECLI:IT:COST:1988:447)
Massima numero 13967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13756
Titolo
SENT. 447/88 B. REGIONE TOSCANA - CREDITI DI MODICO VALORE - ABBANDONO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - DELIBERA LEGISLATIVA REG. TOSCANA RIAPPROV. IL 26 APRILE 1978. - COST., ARTT. 25, COMMA SECONDO, 97, 117.
SENT. 447/88 B. REGIONE TOSCANA - CREDITI DI MODICO VALORE - ABBANDONO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - DELIBERA LEGISLATIVA REG. TOSCANA RIAPPROV. IL 26 APRILE 1978. - COST., ARTT. 25, COMMA SECONDO, 97, 117.
Testo
La riserva di legge 'ex' art. 25, comma secondo, Cost., ed il principio di irrinunziabilita' della pretesa sazionatoria si riferiscono alle sole sanzioni penali e non anche alle sanzioni amministrative, le quali - in quanto preordinate alla cura dei concreti interessi pubblici affidati all'amministrazione - sono misurabili sul terreno della convenienza economica. Pertanto ben puo' la Regione prevedere la possibilita', per la Giunta, di deliberare l'abbandono dei crediti regionali di modico valore anche se relativi a sanzioni amministrative, essendo in tal caso sufficienti a garantire il rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento della p.a. l'esiguita' dell'importo (non superiore a lire 2.500) e la difficolta' di esazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 117 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana riapprovata il 26 aprile 1978).
La riserva di legge 'ex' art. 25, comma secondo, Cost., ed il principio di irrinunziabilita' della pretesa sazionatoria si riferiscono alle sole sanzioni penali e non anche alle sanzioni amministrative, le quali - in quanto preordinate alla cura dei concreti interessi pubblici affidati all'amministrazione - sono misurabili sul terreno della convenienza economica. Pertanto ben puo' la Regione prevedere la possibilita', per la Giunta, di deliberare l'abbandono dei crediti regionali di modico valore anche se relativi a sanzioni amministrative, essendo in tal caso sufficienti a garantire il rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento della p.a. l'esiguita' dell'importo (non superiore a lire 2.500) e la difficolta' di esazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 117 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana riapprovata il 26 aprile 1978).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte