Sentenza 62/2021 (ECLI:IT:COST:2021:62)
Massima numero 43761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  10/03/2021;  Decisione del  10/03/2021
Deposito del 08/04/2021; Pubblicazione in G. U. 14/04/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Guida sotto lieve influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Beneficio della riduzione alla metà della sua durata in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione delle garanzie convenzionali - Evocazione diretta di una fonte di diritto internazionale, omessa ricostruzione del contesto normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa penetrante e indeterminata - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Genova, in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione di guida sotto lieve influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada, di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lett. b) e c) dello stesso comma. Il richiamo immediato all'indicato art. 29, secondo comma, è inidoneo a individuare, ex se, un autonomo parametro di costituzionalità, trattandosi di fonte di diritto internazionale. Né la procedura di tipo "premiale" disciplinata dalla disposizione censurata può assumersi come tertium comparationis o come soluzione che possa applicarsi al caso in esame, per il suo evidente carattere speciale. La richiesta, infine, di una pronuncia additivo-manipolativa, risulta tanto penetrante quanto indeterminata nelle sue coordinate da invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2020, n. 75 del 2020 e n. 198 del 2015; ordinanza n. 247 del 2013).

I trattati internazionali sui diritti umani, come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincolano il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, potendo altrimenti essere utilizzati soltanto quali strumenti interpretativi delle corrispondenti garanzie costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020, n. 120 del 2018, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007).

Per costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà della scelta in concreto effettuata, la configurazione degli illeciti penali e amministrativi e la individuazione del relativo trattamento sanzionatorio, nonché degli istituti che possono incidere sulla determinazione in concreto della sanzione da applicare. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019 e n. 88 del 2019).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa indeterminata nelle sue coordinate invade lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa, precludendo l'esame nel merito della questione e determinandone l'inammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2020, n. 21 del 2020, n. 7 del 2020 e n. 239 del 2019; ordinanza n. 261 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 186  co. 9

legge  29/07/2010  n. 120  art. 33  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo    n.   art. 29    co. 2