Sentenza 448/1988 (ECLI:IT:COST:1988:448)
Massima numero 9006
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 448/88. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - IMMOBILI COMPRESI NEL TERRITORIO REGIONALE - IMPOSTE IPOTECARIE - PROVENTI - RISCOSSIONE E DEVOLUZIONE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
E' inammissibile, in quanto investe, attraverso l'atto negativo del Ministro delle Finanze - in se' legittimo - norme di grado legislativo (r.d. n. 1032 del 1929; d.P.R. n. 634 del 1972) che giustificano il diniego contenuto nell'atto stesso, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti dello Stato, concernente la nota del Ministro delle Finanze in data 22 marzo 1977: con essa il Ministro delle Finanze aveva declinato la richiesta della Regione volta ad ottenere che la percezione delle imposte ipotecarie, relative ad immobili compresi nel territorio del T.A.A, fosse effettuata solo dagli uffici del registro aventi sede nel territorio regionale medesimo. - cfr. S.n. 140/1970, 92 e 112/1972, 206/1975, 28/1979, 189/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 69

Altri parametri e norme interposte