Sentenza 449/1988 (ECLI:IT:COST:1988:449)
Massima numero 13758
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/03/1988;  Decisione del  25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13757


Titolo
SENT. 449/88 B. PROVINCIA DI BOLZANO - COMUNICAZIONI E TRASPORTI DI INTERESSE PROVINCIALE - CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI DI BOLZANO - COMPONENTI - NOMINA - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO STATALE INVASIVO. - D.M. 25 GENNAIO 1980. - STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 8, N. 18; 16.

Testo
La disciplina del personale delle aziende di trasporto rientra certamente nella materia "comunicazioni e trasporti" che gli artt. 8, n. 18, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuiscono alle Province autonome, onde a questa ultime va riconosciuta la titolarita' dei relativi poteri amministrativi.(Non spettanza allo Stato del potere di nominare i componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano; conseguente annullamento del decreto 25 gennaio 1980, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti). - S.n. 69/1983 (sull'impossibilita' di distinguere nettamente, in materia di trasporti, il momento organizzativo da quello funzionale); S.n. 216 e 304/1985 (sulla necessita' di riservare agli enti ad autonomia speciale un trattamento non deteriore rispetto a quello delle Regioni a statuto ordinario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte