Sentenza 450/1988 (ECLI:IT:COST:1988:450)
Massima numero 9044
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 450/88. PROVINCIA DI BOLZANO - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ARTISTICHE LOCALI - COMPAGNIE DILETTANTISTICHE OPERANTI NELLA PROVINCIA - NULLA OSTA INIZIALE DI AGIBILITA' ED AUTORIZZAZIONE A SUCCESSIVE MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE - RILASCIO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA - SPETTANZA DEL POTERE ALLA PROVINCIA AUTONOMA.
SENT. 450/88. PROVINCIA DI BOLZANO - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ARTISTICHE LOCALI - COMPAGNIE DILETTANTISTICHE OPERANTI NELLA PROVINCIA - NULLA OSTA INIZIALE DI AGIBILITA' ED AUTORIZZAZIONE A SUCCESSIVE MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE - RILASCIO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA - SPETTANZA DEL POTERE ALLA PROVINCIA AUTONOMA.
Testo
Anche le attivita' dei complessi artistici, che si producono nel corso delle manifestazioni, devono ritenersi comprese nelle "manifestazioni ed attivita'" artistiche a carattere locale, in ordine alle quali vige la competenza legislativa e amministrativa esclusiva della provincia autonoma di Bolzano (art. 8, n. 4 Statuto speciale; d.P.R. n.691 del 1973), la quale e' comprensiva, in ogni caso, della competenza relativa sia all'accertamento di solidita' economica sia alla verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali, qualora necessari ai fini del rilascio del prescritto nulla osta. Al riguardo, per il nulla osta che ha efficacia nei limiti del territorio provinciale (per enti ivi operanti) solo la Provincia ha competenza al relativo rilascio (n. 5 del comma aggiunto all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). Non spetta, pertanto, allo Stato rilasciare nulla-osta di agibilita' a complessi dilettantistici teatrali operanti nella Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986.
Anche le attivita' dei complessi artistici, che si producono nel corso delle manifestazioni, devono ritenersi comprese nelle "manifestazioni ed attivita'" artistiche a carattere locale, in ordine alle quali vige la competenza legislativa e amministrativa esclusiva della provincia autonoma di Bolzano (art. 8, n. 4 Statuto speciale; d.P.R. n.691 del 1973), la quale e' comprensiva, in ogni caso, della competenza relativa sia all'accertamento di solidita' economica sia alla verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali, qualora necessari ai fini del rilascio del prescritto nulla osta. Al riguardo, per il nulla osta che ha efficacia nei limiti del territorio provinciale (per enti ivi operanti) solo la Provincia ha competenza al relativo rilascio (n. 5 del comma aggiunto all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). Non spetta, pertanto, allo Stato rilasciare nulla-osta di agibilita' a complessi dilettantistici teatrali operanti nella Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 691
art. 2