Sentenza 63/2021 (ECLI:IT:COST:2021:63)
Massima numero 43782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
25/02/2021; Decisione del
25/02/2021
Deposito del 13/04/2021; Pubblicazione in G. U. 14/04/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento manipolativo su scelte legislative connotate da una rilevante discrezionalità - Necessità di sottrarre eventuali zone franche dal controllo della Corte costituzionale - Condizione - Individuazione nell'ordinamento di precisi punti di riferimento, anche in mancanza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento manipolativo su scelte legislative connotate da una rilevante discrezionalità - Necessità di sottrarre eventuali zone franche dal controllo della Corte costituzionale - Condizione - Individuazione nell'ordinamento di precisi punti di riferimento, anche in mancanza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n.38 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché il rimettente mirerebbe a conseguire, in una materia riservata alle scelte del legislatore, una sentenza manipolativa non costituzionalmente obbligata. Anche laddove le scelte adottate dal legislatore siano connotate da una rilevante discrezionalità, che è doveroso preservare, questo non sottrae tale normazione al giudizio sulla legittimità costituzionale, ben potendo il sindacato essere svolto tenendo conto della ratio ispiratrice della disciplina.
Il giudizio della Corte costituzionale è necessario laddove occorra evitare zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, tanto più ove siano coinvolti i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza, che incarna il modo di essere di tali diritti. In particolare la ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti che, nello specifico contesto, si possono inferire dalle stesse scelte di fondo operate dal legislatore nel regolare il regime intertemporale e quello transitorio, nonché dai principi generali dell'ordinamento. (Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2020, n. 224 del 2020, n. 99 del 2019, n. 233 del 2018 n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016).Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/02/2000
n. 38
art. 13
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte