Ordinanza 461/1988 (ECLI:IT:COST:1988:461)
Massima numero 9033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 461/88. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ESECUZIONE DI PRELIEVO E DI PRIME ANALISI - PRESENZA DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO - POSSIBILITA' A SEGUITO DI AVVISO DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 461/88. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ESECUZIONE DI PRELIEVO E DI PRIME ANALISI - PRESENZA DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO - POSSIBILITA' A SEGUITO DI AVVISO DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il procedimento di prelievo e di prima analisi previsto dall'art. 1, L. n. 283 del 1962 si differenzia dalla disciplina di cui all'art. 15, settimo comma, L.n. 319 del 1976, mancando in esso il presupposto necessario perche' possa venire in discussione il diritto di difesa del titolare dell'esercizio: legittimamente, e' percio' esclusa l'applicabilita' delle garanzie stabilite dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater cod.proc.pen. prevista invece nella successiva procedura della revisione delle analisi stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - "nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dell'esercizio affinche'questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi"). - v. S.n. 248/1983; cfr. S.n. 15/1986, 149/1969.
Il procedimento di prelievo e di prima analisi previsto dall'art. 1, L. n. 283 del 1962 si differenzia dalla disciplina di cui all'art. 15, settimo comma, L.n. 319 del 1976, mancando in esso il presupposto necessario perche' possa venire in discussione il diritto di difesa del titolare dell'esercizio: legittimamente, e' percio' esclusa l'applicabilita' delle garanzie stabilite dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater cod.proc.pen. prevista invece nella successiva procedura della revisione delle analisi stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - "nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dell'esercizio affinche'questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi"). - v. S.n. 248/1983; cfr. S.n. 15/1986, 149/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte