Ordinanza 463/1988 (ECLI:IT:COST:1988:463)
Massima numero 9038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
25/03/1988; Decisione del
25/03/1988
Deposito del 14/04/1988; Pubblicazione in G. U. 27/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 463/88. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - MINORE DI ANNI DICIOTTO - PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE TUTELARE - A) RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI INTERESSI DEL CONCEPITO - OMESSA PREVISIONE - B) GIUDICE TUTELARE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 463/88. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - MINORE DI ANNI DICIOTTO - PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE TUTELARE - A) RAPPRESENTANZA E DIFESA DEGLI INTERESSI DEL CONCEPITO - OMESSA PREVISIONE - B) GIUDICE TUTELARE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel procedimento previsto dall'art. 12, secondo comma, L. n. 194 del 1978, per l'interruzione volontaria della gravidanza della donna minorenne, non viene in causa l'interesse del concepito, avendo il provvedimento del Giudice tutelare carattere di mera integrazione della volonta' della minore e rimanendo esso esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione stessa: nella specie, trattasi di provvedimento limitato alla sola generica sfera della capacita' del soggetto, di dare adeguata valutazione alla gravita' e all'importanza dell'atto da compiere. Il procedimento, conseguentemente, non e' lesivo ne' del diritto di difesa, nel caso in cui il giudice competente a decidere sia lontano dal domicilio della minore ne' del principio del "giudice naturale", in quanto, al riguardo, e' sufficiente la mancanza di ogni determinazione discrezionale da parte di pubbliche autorita', circa la designazione del giudice stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, Legge 22 maggio 1978, n. 194, denunziato - in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma, Cost. - per quanto concerne il procedimento previsto per l'interruzione della gravidanza della donna di eta' inferiore ai diciotto anni). - cfr. S.nn. 109/1981, 196/1987, 1/1965, 6/1975.
Nel procedimento previsto dall'art. 12, secondo comma, L. n. 194 del 1978, per l'interruzione volontaria della gravidanza della donna minorenne, non viene in causa l'interesse del concepito, avendo il provvedimento del Giudice tutelare carattere di mera integrazione della volonta' della minore e rimanendo esso esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione stessa: nella specie, trattasi di provvedimento limitato alla sola generica sfera della capacita' del soggetto, di dare adeguata valutazione alla gravita' e all'importanza dell'atto da compiere. Il procedimento, conseguentemente, non e' lesivo ne' del diritto di difesa, nel caso in cui il giudice competente a decidere sia lontano dal domicilio della minore ne' del principio del "giudice naturale", in quanto, al riguardo, e' sufficiente la mancanza di ogni determinazione discrezionale da parte di pubbliche autorita', circa la designazione del giudice stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, Legge 22 maggio 1978, n. 194, denunziato - in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, primo comma, Cost. - per quanto concerne il procedimento previsto per l'interruzione della gravidanza della donna di eta' inferiore ai diciotto anni). - cfr. S.nn. 109/1981, 196/1987, 1/1965, 6/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte