Sentenza 63/2021 (ECLI:IT:COST:2021:63)
Massima numero 43783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
25/02/2021; Decisione del
25/02/2021
Deposito del 13/04/2021; Pubblicazione in G. U. 14/04/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Censure non identiche ad altre già dichiarate non fondate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Censure non identiche ad altre già dichiarate non fondate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n.38 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché le questioni sollevate sarebbero identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza costituzionale n. 426 del 2006. Le questioni giudicate nel 2006 non sono identiche a quelle sottoposte alle odierne censure. (Precedente citato: sentenza n. 426 del 2006).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n.38 del 2000, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché le questioni sollevate sarebbero identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza costituzionale n. 426 del 2006. Le questioni giudicate nel 2006 non sono identiche a quelle sottoposte alle odierne censure. (Precedente citato: sentenza n. 426 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/02/2000
n. 38
art. 13
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte