Sentenza 469/1988 (ECLI:IT:COST:1988:469)
Massima numero 9051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9050
Titolo
SENT. 469/88 B. INQUINAMENTO - CITTA' DI VENEZIA - ANALISI DI CAMPIONI DI ACQUE - INIZIO DELLE OPERAZIONI - AVVISO AL RESPONSABILE DELLO SCARICO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 469/88 B. INQUINAMENTO - CITTA' DI VENEZIA - ANALISI DI CAMPIONI DI ACQUE - INIZIO DELLE OPERAZIONI - AVVISO AL RESPONSABILE DELLO SCARICO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Poiche' le analisi di campioni di acque effettuate dalla p.a. non sono utilmente ripetibili nel processo penale a causa della rapida deteriorabilita' dei campioni medesimi, il loro risultato riveste una particolare efficacia probatoria, che rende necessaria una tutela pronta ed immediata del diritto di difesa del titolare dello scarico, realizzabile solo con l'avvisare quest'ultimo dell'inizio delle operazioni di analisi. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., l'art. 4, L. reg. Veneto 24 agosto 1979 n. 64, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinche' questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - cfr. S.n. 248/1983.
Poiche' le analisi di campioni di acque effettuate dalla p.a. non sono utilmente ripetibili nel processo penale a causa della rapida deteriorabilita' dei campioni medesimi, il loro risultato riveste una particolare efficacia probatoria, che rende necessaria una tutela pronta ed immediata del diritto di difesa del titolare dello scarico, realizzabile solo con l'avvisare quest'ultimo dell'inizio delle operazioni di analisi. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., l'art. 4, L. reg. Veneto 24 agosto 1979 n. 64, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinche' questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - cfr. S.n. 248/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte