Sentenza 472/1988 (ECLI:IT:COST:1988:472)
Massima numero 9052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 472/88. INDUSTRIA E COMMERCIO - MERCI - MISURAZIONE DEL PESO NETTO - DISCIPLINA STATALE - COMPETENZE IN MATERIA DI COMMERCIO DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 472/88. INDUSTRIA E COMMERCIO - MERCI - MISURAZIONE DEL PESO NETTO - DISCIPLINA STATALE - COMPETENZE IN MATERIA DI COMMERCIO DELLA REGIONE A STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le regole di misurazione del peso e del valore dei beni oggetto di scambio commerciale rappresentano un complemento essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale: esse sono volte ad imporre l'uniformita' dei termini di scambio dei beni su tutto il territorio nazionale e rappresentano a tal fine un mezzo indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori economici, siano essi commercianti o consumatori. La legge statale che risponde a dette esigenze di carattere imperativo e che tanto piu' contenga norme di polizia commerciale, attuative di un interesse costituzionalmente tutelato (art. 41, secondo comma, Cost.) e' in grado di imporsi sulle competenze regionali anche di fronte all'ampia autonomia garantita, in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 5 agosto 1981 n. 441, denunziata - in riferimento all'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, - in quanto disciplina la misurazione del peso netto delle merci, materia riferibile al campo dell'"industria e commercio", per la quale la Regione vanta competenza legislativa esclusiva). - cfr. S.nn. 177, 217/1988.
Le regole di misurazione del peso e del valore dei beni oggetto di scambio commerciale rappresentano un complemento essenziale delle funzioni metrologiche spettanti allo Stato centrale: esse sono volte ad imporre l'uniformita' dei termini di scambio dei beni su tutto il territorio nazionale e rappresentano a tal fine un mezzo indispensabile per soddisfare l'interesse nazionale alla certezza dei traffici commerciali e alla garanzia della buona fede degli operatori economici, siano essi commercianti o consumatori. La legge statale che risponde a dette esigenze di carattere imperativo e che tanto piu' contenga norme di polizia commerciale, attuative di un interesse costituzionalmente tutelato (art. 41, secondo comma, Cost.) e' in grado di imporsi sulle competenze regionali anche di fronte all'ampia autonomia garantita, in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 5 agosto 1981 n. 441, denunziata - in riferimento all'art. 4, n. 6, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, - in quanto disciplina la misurazione del peso netto delle merci, materia riferibile al campo dell'"industria e commercio", per la quale la Regione vanta competenza legislativa esclusiva). - cfr. S.nn. 177, 217/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte