Sentenza 474/1988 (ECLI:IT:COST:1988:474)
Massima numero 9192
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9196
Titolo
SENT. 474/88 A. PREZZI E TARIFFE - TARIFFE DEI TRASPORTI URBANI E DELLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE - AUMENTI DA PARTE DELLE REGIONI - DIVIETO PER IL 1984 - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 474/88 A. PREZZI E TARIFFE - TARIFFE DEI TRASPORTI URBANI E DELLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE - AUMENTI DA PARTE DELLE REGIONI - DIVIETO PER IL 1984 - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
Testo
Il provvedimento n. 10/1984 del CIP - secondo cui le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione devono essere mantenute ferme per tutto il 1984 - non e' un atto di indirizzo e coordinamento, ma un atto di amministrazione puntuale e concreto, posto in essere, con esercizio di mera discrezionalita' tecnica, per l'attuazione del divieto legislativo ('ex' art. 1 d.l. n. 70 del 1984 come convertito nella L. n. 219 del 1984) di aumentare, per l'anno 1984, le tariffe e i prezzi amministrati in misura mediamente superiore al 10% reale: divieto retroattivamente esteso ai provvedimenti adottati (come quello in esame) sulla base del decaduto d.l. n. 10 del 1984. Conseguentemente, neppure rileva l'asserito contrasto con l'art. 7, comma tredicesimo, L. n. 730 del 1983 (peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo) che autorizza adeguamenti tariffari per il ripiano del disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locali. (Spettanza allo Stato del potere di stabilire, in relazione al tasso programmato di inflazione per l'anno 1984, se le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee di concessione possano o meno essere aumentate dalle regioni; rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana avverso il provvedimento n. 10/1984 del CIP).
Il provvedimento n. 10/1984 del CIP - secondo cui le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione devono essere mantenute ferme per tutto il 1984 - non e' un atto di indirizzo e coordinamento, ma un atto di amministrazione puntuale e concreto, posto in essere, con esercizio di mera discrezionalita' tecnica, per l'attuazione del divieto legislativo ('ex' art. 1 d.l. n. 70 del 1984 come convertito nella L. n. 219 del 1984) di aumentare, per l'anno 1984, le tariffe e i prezzi amministrati in misura mediamente superiore al 10% reale: divieto retroattivamente esteso ai provvedimenti adottati (come quello in esame) sulla base del decaduto d.l. n. 10 del 1984. Conseguentemente, neppure rileva l'asserito contrasto con l'art. 7, comma tredicesimo, L. n. 730 del 1983 (peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo) che autorizza adeguamenti tariffari per il ripiano del disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locali. (Spettanza allo Stato del potere di stabilire, in relazione al tasso programmato di inflazione per l'anno 1984, se le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee di concessione possano o meno essere aumentate dalle regioni; rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana avverso il provvedimento n. 10/1984 del CIP).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 52
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 84
legge 22/07/1975
n. 382
art. 3