Sentenza 474/1988 (ECLI:IT:COST:1988:474)
Massima numero 9196
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9192
Titolo
SENT. 474/B. DECRETO LEGGE - MANCATA CONVERSIONE - ATTI E RAPPORTI SORTI SULLA BASE DEL DECRETO DECADUTO - SALVEZZA DISPOSTA CON DECRETO RIPRODUTTIVO DEL PRIMO - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA REGIONE TOSCANA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
SENT. 474/B. DECRETO LEGGE - MANCATA CONVERSIONE - ATTI E RAPPORTI SORTI SULLA BASE DEL DECRETO DECADUTO - SALVEZZA DISPOSTA CON DECRETO RIPRODUTTIVO DEL PRIMO - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA REGIONE TOSCANA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, d.l. 14 aprile 1984 n. 70 - formulata, in riferimento all'art. 77, ultimo comma Cost., dalla Regione Toscana nel corso di giudizio per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato - e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, avendo ad oggetto una disposizione "cancellata sin dall'inizio dall'ordinamento legislativo" e, in ogni caso, non piu' applicabile nel giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale. Infatti, alla suddetta disposizione - impugnata in quanto faceva salvi gli effetti del decaduto d.l. n. 10 del 1984 - si e' integralmente e stabilmente sostituito, con effetto 'ex tunc', l'articolo unico della legge n. 214 del 1984, il quale, nel convertire il d.l. n. 70, dispone, altresi', nell'ultimo comma, che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in base al d.l. n. 10 cit.)
L'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, d.l. 14 aprile 1984 n. 70 - formulata, in riferimento all'art. 77, ultimo comma Cost., dalla Regione Toscana nel corso di giudizio per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato - e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, avendo ad oggetto una disposizione "cancellata sin dall'inizio dall'ordinamento legislativo" e, in ogni caso, non piu' applicabile nel giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale. Infatti, alla suddetta disposizione - impugnata in quanto faceva salvi gli effetti del decaduto d.l. n. 10 del 1984 - si e' integralmente e stabilmente sostituito, con effetto 'ex tunc', l'articolo unico della legge n. 214 del 1984, il quale, nel convertire il d.l. n. 70, dispone, altresi', nell'ultimo comma, che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in base al d.l. n. 10 cit.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 3
Altri parametri e norme interposte