Sentenza 475/1988 (ECLI:IT:COST:1988:475)
Massima numero 9054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 475/88. IGIENE DEL LAVORO - RUMORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - LIMITI MASSIMI DI TOLLERABILITA' - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 475/88. IGIENE DEL LAVORO - RUMORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - LIMITI MASSIMI DI TOLLERABILITA' - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'obbligo per l'imprenditore di adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensita' dei rumori dannosi ai lavoratori non puo' dirsi generico ed indeterminato, in quanto alla mancata fissazione di limiti massimi di tollerabilita' delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro suppliscono le nozioni della scienza specialistica e le significative indicazioni comunque presenti nell'ordinamento (v. d.P.R. n. 146 del 1975, concernente le indennita' di rischio per il personale civile e gli operai dello Stato). Sia l'imprenditore che il giudice sono pertanto in grado di conoscere il comportamento che la legge esige, e l'integrazione della norma ad opera del giudice, mediante prudente apprezzamento delle indicazioni scientifiche, non costituisce invasione dei poteri riservati al legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 101 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303). - v. S. nn. 179 e 206/1987 (sulla non tassativita' delle tabelle in materia di malattie professionali); nonche' S.nn. 27/1961 e 49/1980 (in ordine al principio di legalita' in materia penale ed all'integrazione della fattispecie legale ad opera del giudice).
L'obbligo per l'imprenditore di adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensita' dei rumori dannosi ai lavoratori non puo' dirsi generico ed indeterminato, in quanto alla mancata fissazione di limiti massimi di tollerabilita' delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro suppliscono le nozioni della scienza specialistica e le significative indicazioni comunque presenti nell'ordinamento (v. d.P.R. n. 146 del 1975, concernente le indennita' di rischio per il personale civile e gli operai dello Stato). Sia l'imprenditore che il giudice sono pertanto in grado di conoscere il comportamento che la legge esige, e l'integrazione della norma ad opera del giudice, mediante prudente apprezzamento delle indicazioni scientifiche, non costituisce invasione dei poteri riservati al legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 101 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303). - v. S. nn. 179 e 206/1987 (sulla non tassativita' delle tabelle in materia di malattie professionali); nonche' S.nn. 27/1961 e 49/1980 (in ordine al principio di legalita' in materia penale ed all'integrazione della fattispecie legale ad opera del giudice).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte