Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Questione sollevata dal giudice indicato come non più competente dal Consiglio di Stato in sede di riparto di competenza - Sussistenza. (Classif. 112005).
La decisione sulla competenza, pur assunta in sede di impugnazione in via definitiva, non ostacola la potestà del giudice di primo grado di dubitare della legittimità costituzionale della norma che disciplina il riparto di competenza. In linea di principio, il giudice indicato competente (nel caso di specie: dal Consiglio di Stato), ben potrebbe a propria volta rimettere in discussione la questione sulla competenza qualora gli sorgessero dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della norma che quella competenza ad esso attribuisce. Pertanto, nell’ipotesi in cui una questione di legittimità costituzionale sia stata già sollevata, nell’ambito della medesima controversia, dal giudice di primo grado antagonista, occorre concludere che la decisione del giudice di appello, con la quale quel giudice rimettente è stato spogliato della competenza pur nelle more della decisione della Corte costituzionale, non recide il vincolo di rilevanza. Il giudizio principale deve infatti svolgersi sul presupposto dell’individuazione del giudice competente, il che forma oggetto delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 163/2024 - mass. 46378).