Ordinanza 482/1988 (ECLI:IT:COST:1988:482)
Massima numero 9194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9193
Titolo
ORD. 482/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - SERVIZIO DI "ASSUNTORIA" - RISCATTO - LIMITE MASSIMO DI VENTI ANNI ANTERIORI AL 1^ GENNAIO 1958 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 482/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - SERVIZIO DI "ASSUNTORIA" - RISCATTO - LIMITE MASSIMO DI VENTI ANNI ANTERIORI AL 1^ GENNAIO 1958 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che limita la possibilita' di riscatto del servizio reso in qualita' di "assuntore" presso le Ferrovie dello Stato ad un massimo di venti anni anteriori al 1^ gennaio 1958 non preclude il diritto del lavoratore a godere, in vecchiaia, di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38 Cost.), e - tenuto conto della diversa "qualita'" del lavoro prestato anteriormente a quella data - si giustifica sia per la necessita' di far riferimento a situazioni non eccessivamente risalenti e, dunque, piu' facilmente documentabili, sia per l'esigenza di contenere l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Trattasi, pertanto, di corretto esercizio della discrezionalita' che al legislatore compete in ordine al beneficio dell'ammissione a riscatto. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, L. 6 gennaio 1963 n. 13).
La norma che limita la possibilita' di riscatto del servizio reso in qualita' di "assuntore" presso le Ferrovie dello Stato ad un massimo di venti anni anteriori al 1^ gennaio 1958 non preclude il diritto del lavoratore a godere, in vecchiaia, di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38 Cost.), e - tenuto conto della diversa "qualita'" del lavoro prestato anteriormente a quella data - si giustifica sia per la necessita' di far riferimento a situazioni non eccessivamente risalenti e, dunque, piu' facilmente documentabili, sia per l'esigenza di contenere l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Trattasi, pertanto, di corretto esercizio della discrezionalita' che al legislatore compete in ordine al beneficio dell'ammissione a riscatto. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, L. 6 gennaio 1963 n. 13).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte