Ordinanza 485/1988 (ECLI:IT:COST:1988:485)
Massima numero 9072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/04/1988;  Decisione del  20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9070


Titolo
ORD. 485/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE I.V.S. - ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI NOMINATIVI - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI ED ANNULLAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 38 Cost. (garanzia della previdenza e dell'assistenza sociale) non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarita' delle singole situazioni, e le diversita' che contraddistinguono il lavoro autonomo rispetto a quello subordinato escludono l'assimilabilita' delle relative posizioni. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, L. 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui - disponendo che i contributi indebitamente versati vadano restituiti agli esercenti attivita' commerciali, con conseguente annullamento della posizione assicurativa - determina disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte