Ordinanza 486/1988 (ECLI:IT:COST:1988:486)
Massima numero 9090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/04/1988;  Decisione del  20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 486/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI A SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI - INDENNITA' GIORNALIERA DI MALATTIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 38, comma secondo, Cost. - che assicura ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia - non impone al legislatore di considerare in modo eguale, a fini assicurativi, tutte le varie forme di prestazione dell'attivita' lavorativa, e le sostanziali peculiarita' del rapporto di lavoro domestico giustificano una tutela previdenziale diversa rispetto a quella prevista per altri rapporti. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403, nella parte in cui non comprende, fra le prestazioni dovute dall'assicurazione contro le malattie agli addetti a servizi domestici e familiari, la concessione di un'indennita' giornaliera di malattia). - S. n. 160/1974; nonche' (con specifico riguardo al rapporto di lavoro domestico) S.nn. 135/1969, 27/1974, 585/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte