Ordinanza 487/1988 (ECLI:IT:COST:1988:487)
Massima numero 9065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/04/1988;  Decisione del  20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 487/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - DIRITTO ALL'ASSEGNO INTEGRATIVO SPETTANTE AGLI INVALIDI DI GUERRA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La situazione di invalido civile non puo' considerarsi omogenea rispetto a quella di invalido di guerra, in quanto nel secondo caso il fatto invalidante scaturisce da eventi bellici, comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi di invalidita' civile. Conseguentemente, la mancata estensione agli invalidi civili, totalmente inabili e non deambulanti, dell'assegno integrativo previsto dall'art. 6, d.P.R. n. 834 del 1981, non viola il principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, L. 11 febbraio 1980 n. 18).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte