Ordinanza 489/1988 (ECLI:IT:COST:1988:489)
Massima numero 9093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/04/1988;  Decisione del  20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9094


Titolo
ORD. 489/88 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERE DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale concernente le "norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non attribuiscono alle Commissioni tributarie il potere di annullamento" degli atti dell'Amministrazione finanziaria, e' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, atteso che il giudice rimettente non spiega perche' la dichiarazione di incostituzionalita' delle norme impugnate determinerebbe l'accoglimento della pretesa del contribuente. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 113 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte