Sentenza 64/2021 (ECLI:IT:COST:2021:64)
Massima numero 43778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  25/02/2021;  Decisione del  25/02/2021
Deposito del 13/04/2021; Pubblicazione in G. U. 14/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43777


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Regione Emilia-Romagna - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Riconoscimento della possibilità legale di edificare anche nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale comunale (PSC) - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente del governo del territorio - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte di cassazione, sezione prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 20, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002, secondo cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Comunale (PSC), ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. d), della legge reg. Emilia-Romagna n. 20 del 2000, oltre che nelle aree cui è riconosciuta dalle previsioni del Piano Operativo Comunale (POC). La lettura sistematica e costituzionalmente orientata della disposizione censurata consente di ritenere che l'inserimento di un'area nel perimetro urbanizzato del territorio comunale non possa garantire in assoluto l'edificabilità legale, poiché la previsione regionale deve essere coordinata con i principi fondamentali della materia dettati dalla legislazione statale; di conseguenza, le aree non edificabili, alla stregua di quest'ultima, restano tali e nessuna irragionevole omogeneità di trattamento fra terreni con diversa vocazione edificatoria viene a determinarsi all'interno del perimetro urbanizzato. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2013, n. 295 del 2009, n. 73 del 2004, n. 352 del 2001, n. 147 del 1999, n. 80 del 1996, n. 153 del 1995, n. 283 del 1993, n. 5 del 1980; ordinanze n. 366 del 2003 e n. 444 del 2000).

La disciplina dei presupposti di edificabilità legale esprime un principio fondamentale della materia del governo del territorio che non può ignorare ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, né può eludere un "ragionevole legame" con il valore di mercato ed esige un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 338 del 2011, n. 147 del 1999 e n. 153 del 1995).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  19/12/2002  n. 37  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte