Ordinanza 490/1988 (ECLI:IT:COST:1988:490)
Massima numero 9199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  20/04/1988;  Decisione del  20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9202  9217  13015


Titolo
ORD. 490/88 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - RIFERIBILITA' ALLO STRANIERO O APOLIDE - CONDIZIONE.

Testo
Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) si riferisce espressamente ai soli cittadini, e vale per lo straniero soltanto quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte