Ordinanza 490/1988 (ECLI:IT:COST:1988:490)
Massima numero 9199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Titolo
ORD. 490/88 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - RIFERIBILITA' ALLO STRANIERO O APOLIDE - CONDIZIONE.
ORD. 490/88 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - RIFERIBILITA' ALLO STRANIERO O APOLIDE - CONDIZIONE.
Testo
Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) si riferisce espressamente ai soli cittadini, e vale per lo straniero soltanto quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali.
Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) si riferisce espressamente ai soli cittadini, e vale per lo straniero soltanto quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte