Ordinanza 491/1988 (ECLI:IT:COST:1988:491)
Massima numero 9067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  20/04/1988;  Decisione del  20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 491/88. ISTRUZIONE PENALE - RICHIESTA DI ISTRUZIONE FORMALE - VALUTAZIONE DELLA EVIDENZA DELLA PROVA DA PARTE DEL P.M. - CONTROLLO GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 389, terzo comma, c.p.p., denunziato - in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. - "nei limiti in cui, nell'interpretazione della Corte di cassazione, non consente alcun controllo giurisdizionale circa la valutazione del P.M. sulla evidenza della prova, quando lo stesso richiede procedersi con istruzione formale". Trattasi, infatti, di questione di costituzionalita' meramente eventuale, in quanto il giudice a quo non ha provveduto a sollevare conflitto di competenza, da risolvere prima della proposizione della questione stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte