Ordinanza 492/1988 (ECLI:IT:COST:1988:492)
Massima numero 9069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 492/88. NOTIFICAZIONE (IN MATERIA PENALE) - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE AI RISPETTIVI OPPONENTI - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARLA NEL DOMICILIO DICHIARATO AL MOMENTO DELL'OPPOSIZIONE - EFFETTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO PROCEDENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 492/88. NOTIFICAZIONE (IN MATERIA PENALE) - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE AI RISPETTIVI OPPONENTI - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARLA NEL DOMICILIO DICHIARATO AL MOMENTO DELL'OPPOSIZIONE - EFFETTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO PROCEDENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel procedimento di opposizione a decreto penale, la notificazione all'opponente del decreto di citazione a giudizio che avvenga mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio procedente - per impossibilita' di effettuare la stessa presso il domicilio dichiarato dall'opponente medesimo - e' finalizzata al "conseguimento di una maggiore semplificazione e celerita' delle forme di notificazione" e trova il suo "presupposto" nel fatto che "l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171, ultimo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S. n. 32/1981.
Nel procedimento di opposizione a decreto penale, la notificazione all'opponente del decreto di citazione a giudizio che avvenga mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio procedente - per impossibilita' di effettuare la stessa presso il domicilio dichiarato dall'opponente medesimo - e' finalizzata al "conseguimento di una maggiore semplificazione e celerita' delle forme di notificazione" e trova il suo "presupposto" nel fatto che "l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171, ultimo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S. n. 32/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte